Notizie Utili

Gentile Cliente , fai molta attenzione a chi ti fornisce ed installa il tuo impianto di climatizzazione , in quanto se non e’ un tecnico certificato o abilitato rischi multe salatissime. Le sanzioni in essere sono previste sia per il tecnico non certificato che per il malcapitato cliente.
Il Decreto Legge n. 26 del 5 Marzo 2013 per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) sopra citato, definisce operatore il destinatario della multa. Questa figura in realtà viene poi identificata come il “proprietario”, “utilizzatore” o “terzo responsabile”.

ELENCO SANZIONI PER POSSESSORI DI CONDIZIONATORI, CLIMATIZZATORI E POMPE DI CALORE CHE FACCIANO OPERARE SUI LORO APPARECCHI TECNICI NON CERTIFICATI FGAS Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di contenimento delle perdite di gas fluorurati.

• 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore* (la persona) che non ottempera agli obblighi di controllo di cui all’articolo 3, paragrafi 2, 3, e 4, del regolamento, in conformità a quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1497/2007 e n. 1516/2007, in quanto applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.

• 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore* (la persona) che nelle attività di controllo delle perdite di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, non si avvale di persone (tecnici o aziende) in possesso del pertinente certificato di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

• 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore* (la persona) che nelle attività di riparazione delle perdite di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1516/2007 e all’articolo 5 del regolamento(CE) n. 1497/2007, in quanto applicabili, non si avvale di persone (tecnici o aziende) in possesso del pertinente certificato di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

• 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore* (la persona) che non tiene il registro dell’apparecchiatura di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007 o il registro del sistema di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.

• 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore* che tiene i registri di cui al comma 4 in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento, nonche’ di cui all’articolo 2 del regolamento(CE) n. 1497/2007 e all’articolo 2 del regolamento (CE) n.1516/2007, in quanto applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. La stessa sanzione si applica qualora l’operatore non rispetti il formato di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.

• 6. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore* che non mette a disposizione dell’autorità competente, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, o della Commissione europea i registri di cui al comma 4, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

 

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE DETRAZIONI FISCALI 2022\2023:

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Conto termico: cos’è e come funziona? Che cos'è il conto termico GSE?

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Il conto termico gestito dal GSE, Gestore Servizi Energetici del fondo incentivi, è un meccanismo di sostegno per piccoli interventi di produzione di energia termica prodotta da fonti rinnovabili e per incrementare l’efficienza energetica.

Tale meccanismo, è stato introdotto con il DM del 28 dicembre 2012 cd. Conto termico, i cui fondi sono gestiti dalla GSE SPA che ne gestisce le domande e le spese ammissibili, i soggetti beneficiari e le modalità per richiedere i benefici dell’agevolazione che tra l’altro sono a prenotazione diretta online tramite il sito ufficiale GSE.

Ricordiamo inoltre che nel presente decreto, sono previsti incentivi anche per la diagnosi energetica e per la certificazione energetica, APE per gli stessi interventi ammissibili per il conto termico tra cui interventi di efficientamento dell’involucro di edifici esistenti (coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti e installazione schermature solari, sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti più efficienti come ad esempio le caldaie a condensazione, sostituzione e installazione di impianti con fonti rinnovabili tra cui pompe di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici in abbinamento anche a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo.

Termico 2018, beneficiari domanda: La domanda conto termico 2018, può essere presentata dai seguenti beneficiari:

  • Amministrazioni pubbliche
  • Soggetti privati: ossia persone fisiche, condomini, titolari di imprese o di reddito agrario.

Tali soggetti, chiamati "soggetti responsabili" per essere ammessi agli incentivi devono aver sostenuto spese per la realizzazione degli interventi ammessi nell'agevolazione e presentare al relativa domanda che tra l'altro può essere presentata anche mediante un soggetto delegato autorizzato.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE:

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L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art.16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018 è possibile usufruire di una detrazione più elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati.

In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA:

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L'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef o dall' Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
  • l'installazione di pannelli solari
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

La detrazione, pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018, è riconosciuta per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori d'aria calda a condensazione l'acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20% interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti, sostenute dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2017.

Questi dispositivi devono mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti e consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un'apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010).

Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi (dal 1° gennaio 2018 per tale intervento l'agevolazione non spetta più nella misura del 65%, bensì del 50%) ,fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

La condizione per fruire dell'agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/ m2K, in un'apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d'ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro.

La detrazione è, invece, del 50% per le spese sostenute dal 1 gennaio 2018 per:

  • l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto)
  • l'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione
  • installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti.

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Iscrizioni - Abilitazioni

  • REA MI N°1960955
  • Inail posizione assicurativa nr.21195299\86
  • Inps matricola nr. 4976430058
  • P.IVA 07471770961
  • Registro Nazionale gas fluorurati ad effetto serra ai REG. CE n. 303
  • e REG. CE n. 304
  • n: certificato : gf0096
  • Polizza n. 360826248 Generali
  • Classificazione ATECORI
  • codice atecori 432201
  • codice atecori 432101
  • codice atecori 702209
  • ABILITAZIONI:

  • per gli impianti D.M 37\2008
  • settore A)impianti di produzione, trasformazione, trasporto, utilizzazione dell’energia elettrica distribuzione, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche’ gli impianti per l’automazione di cancelli, porte e barriere
  • settore C) impianti di riscaldamento e climatizzazione
  • settore D) impianti idrico sanitari
  • settore E) impianti gas
  • settore G) impianti protezione antincendio